Dal 1° gennaio 2025, entra in vigore una modifica normativa significativa: la riduzione dell’imposta di registro nella compravendita immobiliare, che scende dal 3% allo 0,5%. Questa misura, introdotta dal Decreto Legislativo n. 139/2024, rappresenta un’importante agevolazione per chi acquista immobili, riducendo sensibilmente il carico fiscale legato ai preliminari.
Cos’è l’imposta di registro sui preliminari
L’imposta di registro è un tributo dovuto per la registrazione di specifici atti giuridici, tra cui i preliminari di compravendita, noti anche come compromessi. Fino al 31 dicembre 2024, la normativa prevedeva:
- Imposta fissa di 200 euro per la registrazione del preliminare.
- Aliquota dello 0,5% sulla caparra confirmatoria, se presente.
- Aliquota del 3% sull’acconto versato.
Queste somme, ad eccezione dell’imposta fissa, sono deducibili dall’imposta di registro finale dovuta al momento del rogito.
Differenza tra acconto e caparra confirmatoria
Quando si stipula un preliminare di compravendita immobiliare, è fondamentale comprendere la differenza tra acconto e caparra confirmatoria.
- Acconto: rappresenta un anticipo sul prezzo totale dell’immobile. Se la compravendita non si conclude, l’acconto deve essere restituito integralmente.
- Caparra confirmatoria: ha una funzione di garanzia. Se la parte acquirente recede dal contratto senza giustificato motivo, il venditore ha diritto a trattenere la caparra. Al contrario, se è il venditore a non rispettare gli accordi, deve restituire la caparra raddoppiata.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2025
Con la nuova normativa:
- L’aliquota sull’acconto passa dal 3% allo 0,5%.
- Resta invariata l’imposta fissa di 200 euro per la registrazione e l’aliquota dello 0,5% sulla caparra confirmatoria.
Esempio pratico
Immaginiamo un preliminare di compravendita sottoscritto il 15 gennaio 2025 con:
- Prezzo dell’immobile: 250.000 euro.
- Acconto: 60.000 euro.
- Caparra confirmatoria: 15.000 euro.
Prima del 2025:
- Imposta fissa: 200 euro.
- 3% sull’acconto: 1.800 euro.
- 0,5% sulla caparra: 75 euro.
- Totale: 2.075 euro.
Dal 2025:
- Imposta fissa: 200 euro.
- 0,5% sull’acconto: 300 euro.
- 0,5% sulla caparra: 75 euro.
- Totale: 575 euro.
Con questa nuova normativa, il risparmio è evidente: circa il 72% in meno rispetto alla situazione precedente.
Importante: validità della data di sottoscrizione
È cruciale sottolineare che la nuova aliquota ridotta si applica solo ai preliminari sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2025. Se un contratto è stato firmato il 31 dicembre 2024, rimarranno valide le aliquote precedenti, anche se registrato nel 2025.
Preliminari e acconti soggetti a IVA
La riduzione dell’aliquota non si applica ai preliminari relativi a transazioni soggette a IVA. In questi casi:
- Acconti soggetti a IVA: l’imposta di registro rimane fissa a 200 euro.
- Caparra confirmatoria non soggetta a IVA: continua ad essere tassata con un’aliquota dello 0,5%.
Termini per il versamento dell’imposta
L’imposta di registro deve essere versata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare. Questo termine è fondamentale per evitare sanzioni.
Conclusioni
La riduzione dell’imposta di registro sugli acconti dallo 3% allo 0,5% è una novità vantaggiosa per chi acquista immobili. Questa misura rende più conveniente la fase preliminare della compravendita, garantendo un risparmio significativo sui costi fiscali immediati.
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